ANOPO e AIRA scendono in campo per difendere la categoria e invocare una nuova legge che la tuteli dal riciclaggio e dai traffici illeciti.
Milano, 3 novembre – Si è svolta la conferenza stampa convocata da ANOPO, l’Associazione Nazionale Operatori Professionali Oro, in collaborazione con AIRA, l’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, per discutere dei problemi relativi alla regolamentazione del settore, ai fenomeni del riciclaggio e ai casi delinquenziali correlati con la categoria dei “Compro Oro”.
La conferenza ha voluto fare luce sulle attuali criticità del mercato dell’oro e su traffici illeciti che ruotano intorno ad esso, nella regione Lombardia e nel più ampio panorama nazionale, illustrando le ultime novità nel settore e presentando una proposta di legge di modifica del settore oro.
È emerso che l’attuale legge che regolamenta il mercato, la “Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998″, emanata con Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, non viene rispettata e, inoltre, non è più sufficiente per salvaguardare la professione e tutelare i cittadini.
Negli ultimi anni, inoltre, si è assistito ad una affermazione massiccia su tutto il territorio nazionale di negozi comunemente denominati “Compro Oro“, specializzati nell’acquisto di preziosi da parte di privati cittadini. Purtroppo però moltissimi gestori di questi negozi assumono in toto le funzioni e le competenze commerciali proprie di un operatore professionale, pur non rispettando minimamente i requisiti imposti dalla legge, operando quindi in modo del tutto abusivo. Si pensi al forte incremento del fenomeno: solo ad aprile di quest’anno i compro oro erano 20.000, mentre oggi sono già 28.000. Si sta quindi assistendo ad un incremento esponenziale e galoppante del fenomeno, mentre gli operatori professionali regolarmente iscritti alla Banca d’Italia sono attualmente pari a 346 (dato di aprile: 291).
Il giro d’affari medio di un negozio Compro Oro si può stimare intorno ai 500.000 euro annui, il che vuol dire che il giro d’affari totale è pari a 14.000.000.000 euro (si consideri la stima del mese d’aprile di quest’anno pari a 7 mld di euro, che significa 300-350.000 mila euro annui per negozio). Se inoltre si osserva che il prezzo di vendita dell’oro è salito in soli 6 mesi da 30 euro al grammo a 40 euro e ci si focalizza su questi altissimi numeri, si può immaginare come questo settore faccia gola alle associazioni mafiose ed alla criminalità organizzata.
Proprio per questo le indagini di polizia, guardia di finanza, etc hanno portato alla luce come il 60% di questi negozi siano soggetti ad attività delinquenziali come riciclaggio ed evasione fiscale, e, di questi, un buon 20% (rimanendo bassi con le stime) sia coinvolto in associazioni di criminalità organizzata.
“Se consideriamo questi dati possiamo notare che ci si trova davanti ad una filiera di commercio illegale. – ha spiegato Andrea Zironi, Presidente Anopo – Nella sola Lombardia sono presenti 7000 negozi Compro Oro, il 30% di quelli nazionali che coprono un giro d’affari totale di 42 milioni di euro. Considerando che il 20% di essi svolge attività delinquenziali, possiamo raggiungere la cifra approssimativa di 8milioni e 400 mila euro di economia sommersa. Se la Legge rimane invariata, il comparto lecito e legale scomparirà in favore dell’illegalità – ha continuato Zironi – Con la crisi economica la vendita dei propri beni di famiglia è diventata uno dei pochi salvagente per le famiglie italiane. Per questo non è possibile permettere che tale settore venga inquinato, è importante tutelare questo settore.”
“AIRA, in qualità di associazione che rappresenta le esigenze dei Responsabili antiriciclaggio anche in sede normativa, si è impegnata a studiare il fenomeno che, nonostante la scarsità di dati ufficiali attualmente in circolazione, denota un incremento esponenziale pari al 22,5% sul dato nazionale.– ha affermato il prof. Avv. Ranieri Razzante, presidente di Aira – A tal fine, Aira e Anopo hanno congiuntamente fatto una proposta di legge che servirà a tutelare i cittadini e a regolamentare il settore. È importante ricordare che la mafia e le altre organizzazioni si stanno espandendo e per le loro attività si avvalgono di settori a prima vista non comuni, come nel caso dei giochi e dell’oro”.
La proposta di Legge AIRA-ANOPO si articola in punti precisi e dettagliati. Prima di tutto, si auspica una maggiore regolamentazione che si basi su registri completi, dettagli fotografici e documenti inerenti alla merce e ai suoi venditori;l’ obbligatorietà della ricevuta fiscale (al momento non obbligatoria se non su richiesta). In secondo luogo, la proposta intende estendere a tutti i soggetti operanti nel settore oro i presidi antiriciclaggio della normativa D.lg 231/2007 e le successive modifiche, considerando soprattutto la limitazione dell’uso del contante. “Si vuole far presente, che nonostante i limiti di legge imposti sull’uso del contante, i negozi compro oro smuovono ingenti quantità di denaro liquido che superano il limite minimo imposto per legge pari a 2500 euro [ora fissato a 100 euro n.d.r.] - ha continuato Razzante anche Consulente della Commissione Antimafia, cui ha già inoltrato la proposta” – Per tutelare anche i cittadini, oltre che ridurre il potenziale fenomeno del riciclaggio, nella proposta chiediamo il divieto del pagamento in contante da parte di esercenti che acquistano oro per importi pari a quelli previsti dalla legge”.
Inoltre viene richiesta l’iscrizione ad un Albo (se in possesso di determinate caratteristiche come esperienze passate nel settore, qualifiche professionali) che possa essere controllato da un’Autorità di vigilanza di settore preposta, o da un eventuale ufficio incaricato dalla Banca d’Italia. Infine, nella proposta si prevede la parità di obblighi di legge per tutti i soggetti a vario titolo operanti nel settore dell’oro.
Relazione illustrativa della
proposta di legge di modifica della normativa del settore oro
Sintesi
Normativa di riferimento. Il commercio di oro è regolamentato da un’apposita normativa rubricata “Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998″ emanata con Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, la quale stabilisce cosa debba intendersi per oro e quali siano i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale.
L’articolo 1 al comma 1 fornisce la definizione di oro, mentre al comma 3, indica quali sono i requisiti necessari per poter effettuarne il commercio.
Questa norma stabilisce la riserva in favore degli “operatori professionali in oro”, i quali per svolgere tali attività devono possedere i seguenti requisiti di legge:
– forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (€ 120.000, ex art. 2327 c.c.);
– oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
– possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2 del D.lg. n. 385/93 (c.d. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Le attività comunemente definite Compro oro invece non rientrano nel dettato della L. 7/2000, ma si riferiscono al disposto dell’art. 127 del Tulps, che ne indica l’attività. Attualmente la legge non prevede particolari procedure per l’avvio di tali attività, né il rispetto di particolari requisiti: si considerano infatti sufficienti il rispetto di taluni parametri sulla sicurezza dell’ambiente in cui si svolge l’attività (sistemi di allarme, bilance omologate, vetri infrangibili), unitamente all’Autorizzazione rilasciata dalla Questura e l’apertura della partita Iva.
Nulla è previsto in ordine alla forma sociale, al capitale minimo, all’oggetto.
Infatti, come chiarito dalla stessa Banca d’Italia con una nota diramata nel maggio 2010 denominata “Chiarimenti in materia di oro” “Non occorre la comunicazione di avvio dell’attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 7/2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di “oro da gioielleria” di cui al precedente“.
Secondo i Chiarimenti Banca d’Italia del 2010, gli operatori entrano in rapporto con la Banca d’Italia solo “per il tramite della Struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF). La Banca d’Italia, in altre parole, non esercita sui “compro-oro” alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività”.
Misure antiriciclaggio. Il decreto antiriciclaggio (D.lg. 231/2007) include fra i propri destinatari i soggetti che commerciano, importano o esportano oro per finalità industriali o di investimento (art. 10 comma 2 lett e) n.2). Tali soggetti sono tenuti ad attenersi solo all’adempimento si segnalazione di operazioni sospette e non a quelli di adeguata verifica e registrazione. Ciò comporta una serie di problematiche applicative della normativa e organizzative da parte dei detti destinatari.
A partire da questo, si sta valutando l’opportunità di modificare la L. 7/2000 in modo da evitare/limitare le infiltrazioni della malavita in questo comparto che, come altri, è esposto a tale rischio. Altra idea è quella di istituire un albo per i negozi compro oro così da stabilire requisiti ben precisi di tipo professionale e bancario.
Proposta.
1. Istituire un registro delle attività, per oggetti usati acquistati o presi in consegna da privati, nei passaggi successivi, cioè tra soggetti operanti nel settore, la legge oggi non prevede l’annotazione della predetta documentazione su analoghi registri, rendendo in tal modo complicata la tracciabilità dell’oro usato, quando il medesimo sia ceduto ad esempio alle fonderie.
2. Generare un sistema “autogeno” dei controlli tra i soggetti operanti, nel quale gli operatori si sentano parte integrante del sistema “legale”, sulla scorta di quanto attuato per gli intermediari finanziari, non finanziari e professionisti dalla normativa antiriciclaggio in vigore; il sistema prevederà la segnalazione di tutti quei soggetti che operano in assenza dei requisiti di legge, il tutto senza alcun tipo di pretesa “investigativa” nei confronti degli operatori di settore.
3. Assimilare l’attività di compravendita di oro a quella di intermediazione finanziaria (ai sensi dell’art. 106 del TUB). La proposta muove nel solco della logica secondo cui gli operatori del settore oro compiono nello svolgimento delle proprie attività operazioni finanziarie, movimentando (talvolta ingenti) capitali liquidi in cambio di oro.
4. Estendere a tutti i soggetti operanti nel settore oro (siano essi occasionali o professionali) i presidi antiriciclaggio previsti dall’attuale normativa, D.lg. 231/2007 e successive modifiche (adeguata verifica, AUI, SOS, registrazione dei dati e delle informazioni).
5. Obbligo di dettagliata ricevuta da rilasciare al cliente, attestante la dettagliata descrizione del tipo di operazione, della modalità di pagamento, la descrizione della merce acquistata/ceduta, del numero di autorizzazione rilasciato all’operatore dall’UIF, del trattamento dei dati e della riservatezza, allegando relativa fotografia dell’oggetto (v. successivo punto 10), il peso ed il prezzo pattuito. Deve essere inoltre allegata fotocopia del documento d’identità del soggetto cedente per ogni singola operazione.
6. Inasprimento delle sanzioni, compresa la revoca delle autorizzazioni, per esercizio abusivo dell’attività da parte dei soggetti che operano in violazione delle disposizioni previste dalla L. 7/2000, che operano violando il diritto di esclusiva concesso agli operatori professionali prevista dall’articolo 2, comma 1, senza esservi legittimati.
7. Verifica da parte degli organi di Polizia dei requisiti onorabilità e professionalità richiesti per le attività finanziarie, oltre che dell’assenza di condanne penali pendenti anche per parenti e affini fino al quarto grado.
8. Istituzione di una Autorità di vigilanza di settore preposta ai controlli ovvero, in alternativa, destinazione delle funzioni di competenza ad un ufficio predestinato all’interno della Banca d’Italia;
9. Introduzione del divieto del pagamento in contanti da parte degli esercenti che acquistano oro dai privati e nelle transazioni in oro in generale per importi superiori a 2.500 euro (tracciabilità dei pagamenti)[1].
10. Rendere obbligatorio allegare la Documentazione fotografica relativa alla merce acquistata dall’operatore, corredata da scheda dettagliata da conservare presso l’esercente (anche in forma digitale) per un periodo prestabilito e da mostrare su richiesta delle Autorità giudiziarie.
11. Parità di trattamento negli obblighi di legge derivanti dalla presente proposta per tutti i soggetti a vario titolo operanti nel settore aurifero.
Prof. Avv. Ranieri Razzante
Presidente AIRA
[1] Concordiamo infine con le premesse indicate dall’On. Mattesini – vedi Relazione illustrativa di questa Proposta – nella parte in cui si afferma l’indispensabilità del prevedere “una normativa che imponga ai « compro oro » il possesso di precisi requisiti professionali e una completa e assoluta tracciabilità dei materiali acquistati e rivenduti.
Per rendere effettiva ed efficace la tracciabilità dell’oro usato si rendono dunque necessarie norme tese a qualificare professionalmente l’attività di « compro oro »
